Terapia off-label: definizione e normativa essenziale
In Italia è disciplinata dall’art. 3 del D. L. n. 23 del 17 febbraio 1998, convertito, con modificazioni, nella Legge 8 aprile 1998, n. 94 – Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 1998.
Oggetto: effetto benefico di un farmaco, non autorizzato per la specifica indicazione, in riferimento ad una patologia non altrimenti curabile.
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- Criteri permissivi di prescrizione per la tutela del paziente
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- Criteri adempitivi da rispettare per la tutela professionale
Criteri permissivi di prescrizione
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- Farmaco prodotto industrialmente e registrato nella F. U.
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- Inesistenza di altri farmaci registrati per quella indicazione e di valide alternative
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- Esistenza di lavori qualificati apparsi su pubblicazioni scientifiche validate e accreditate in
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- campo internazionale
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- Valutazione del rapporto rischio-beneficio
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- Necessità e indifferibilità terapeutica per le condizioni cliniche
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- Uso «compassienovole» del farmaco (in oncologia)
D.L. 17/02/1998 n. 23 – art. 3 Sent. del 21/07/00 del Trib. di Milano sez. X Penale
Requisiti per la tutela
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- Valido consenso realmente informato
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- Agire sulla base dei criteri scientifici e normativi
Discipline specialistiche interessate
Sono comunemente interessate tutte le discipline mediche. La Dermatologia è particolarmente interessata nell’ambito del settore Estetico.