- Art. 1 – Costituzione e sede
- Art. 2 – Scopi dell’associazione
- Art. 3 – Bilancio e Patrimonio
- Art. 4 – Associati
- Art. 5 – Organi sociali
- Art. 6 – Assemblea degli associati
- Art. 7 – Il Consiglio Direttivo
- Art. 8 – Il Presidente
- Art. 9 – Il Vice Presidente
- Art. 10 – Il Responsabile Scientifico
- Art. 11 – Il Tesoriere
- Art. 12 – Il Segretario
- Art. 13 – Il Comitato Tecnico Scientifico
- Art. 14 – I Coordinatori Regionali
- Art. 15 – Il Collegio dei Probivi
- Art. 16 – Il Revisore dei Conti
- Art. 17 – Il REsponsabile della qualità e Consulenti
- Art. 18 – Incompatibilità
- Art. 19 – Attività editoriale e congressuale e Organi Ufficiali
- Art. 20 – Codice Etico
- Art. 21 – Collegio degli Arbitri
- Art. 22 – Utili e Rimborsi
- Art. 23 – Disposizioni Generali e Finali
- Art. 24 – Rinvio
ART. 1 – COSTITUZIONE E SEDE
E’ costituita l’Associazione non lucrativa, apolitica e aconfessionale, di carattere nazionale denominata “ASSOCIAZIONE ITALIANA DERMATOLOGI AMBULATORIALI (A.I.D.A.)”, con sede in Roma, di seguito denominata “Associazione”.
L’Associazione ha durata illimitata ed ha la facoltà di istituire, nelle forme di legge, sedi secondarie, amministrative e operative sia sul territorio nazionale sia all’estero.
ART. 2 – SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione ha lo scopo di promuovere lo studio, il progresso, l’aggiornamento e la formazione continua degli associati in Dermatologia (Clinica, Chirurgica, Oncologica, Estetica e Correttiva) e Venereologia, così come di ogni altra iniziativa ritenuta idonea e valida allo scopo dell’Associazione per contribuire a migliorare la cura e l’assistenza dei pazienti con malattie dermatologiche e veneree.
L’Associazione non ha scopo di lucro.
L’Associazione non ha né prevede di avere finalità di tutela sindacale degli associati, né di svolgere direttamente o indirettamente attività sindacale.
Non prevede di svolgere attività imprenditoriali in forma diretta o compartecipativa, ad eccezione delle attività svolte nell’ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina ECM.
L’Associazione può svolgere attività scientifica nel campo della formazione continua in sanità, tramite promozione ed organizzazione di corsi/congressi/progetti di formazione professionale ECM, Educazione Continua in Medicina, in qualità di Provider ECM e non.
L’attività scientifica andrà pubblicata sul sito web dell’Associazione che sarà oggetto di costante aggiornamento.
L’Associazione potrà collaborare con il Ministero della Salute, il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, l’Agenzia Italiana del Farmaco, le Regioni, l’Agenzia per i Servizi Regionali, le Aziende sanitarie, altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche, la European Union of Medical Specialists (UEMS), la Federazione Italiana Specialità Mediche (FISM), International League of Dermatological Societies (ILDS) ed altre Società o organismi scientifici italiani e stranieri.
L’Associazione può promuovere attività di carattere culturale – scientifico e più specificatamente:
- effettuare e promuovere studi e ricerche nel campo specifico della Dermatologia e Venereologia mediante borse di studio e/o premi per l’operosità scientifica, partecipazioni a congressi, corsi di aggiornamento nazionali e internazionali; così come la promozione di trial di studio e di ricerche scientifiche.
- organizzare e svolgere conferenze, congressi e convegni, incontri di studio o di ricerca, corsi di aggiornamento professionale, seminari, manifestazioni e mostre a carattere scientifico, culturale o didattico;
- tutte quelle altre attività di carattere scientifico, culturale e didattico che si rendessero necessarie per il raggiungimento dello scopo sociale.
- tutelare gli interessi morali degli associati con lo studio e la risoluzione dei problemi inerenti la Dermatologia e Venereologia in tutte le sedi opportune per tutelare indirettamente anche i diritti e gli interessi dei pazienti affetti dalle patologie dermatologiche e veneree ad esclusione della tutela di cui alla lettera c comma 2 art.2 Decreto Ministeriale del 2 agosto 2017, come sopra precisato.
L’A.I.D.A. può altresì promuovere la divulgazione di notizie ed informazioni attinenti alla patologia dermovenereologica mediante:
- programmi educativi rivolti agli operatori di specifici settori (scuole, farmacie, etc);
- campagne di informazione preventiva rivolte a specifiche categorie della popolazione (età, sesso, attività lavorativa, etc.);
- attività di notiziari e periodici su qualsivoglia supporto (cartaceo, pellicola, elettronici, etc.) ed altri sistemi informatici e/o audiovisivi alternativi, utili agli scopi prefissati;
- informare e promuovere anche a mezzo di pubblicazioni su qualsiasi supporto (on-line e non), gli scopi, i programmi e le attività dell’Associazione;
- fissazione di linee guida inerenti a problematiche dermatologiche singolarmente o in partecipazione con ad altre organizzazioni o associazioni scientifiche del settore.
L’Associazione potrà, inoltre, espletare ogni altra operazione di natura organizzativa, strumentale e amministrativa, ivi compreso l’acquisto di beni immobili e mobili, attrezzature arredi e in genere ogni iniziativa ritenuta opportuna per il raggiungimento degli scopi sopra enunciati, che non hanno né potranno mai avere alcun fine di lucro o di speculazione. Per il raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali dei propri aderenti; potrà inoltre costituire una fondazione ovvero partecipare ad una fondazione di partecipazione.
Potrà aderire, collegarsi od affiliarsi ad altre Associazioni nazionali od internazionali che abbiano scopi statutari simili o collegati a quelli previsti dal presente Statuto. Potrà anche accogliere a sua volta richiesta di affiliazione da parte di Enti, Associazioni o Società nazionali od internazionali con finalità assimilabili agli scopi statutari. È fatto divieto all’Associazione di svolgere attività diversa da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
ART. 3 – BILANCIO E PATRIMONIO
L’esercizio sociale coincide con l’anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo, su impulso del Tesoriere, redige annualmente il bilancio d’esercizio, corredato di relazione accompagnatoria da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, di norma in occasione del Congresso annuale associativo, o comunque entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
I bilanci preventivi e consuntivi e i dati relativi agli eventuali incarichi retribuiti vengono pubblicati sul sito istituzionale e rimangono depositati in copia presso la sede della stessa nei dieci giorni che precedono la data fissata per Assemblea permanendovi fino alla loro approvazione ove è possibile per gli associati prenderne visione su istanza.
Il patrimonio dell’associazione è costituito:
- dalle quote sociali annuali;
- dalle donazioni, dai finanziamenti e da altre liberalità elargite da soggetti privati, anche da persone giuridiche, da Enti Pubblici;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
- da ogni altra entrata derivante dalla sua attività che concorra ad incrementare l’attivo sociale;
- dai beni mobili già posseduti dall’Associazione o che diverranno di proprietà della stessa;
- dai contributi liberali erogati dagli associati sostenitori;
- dalle elargizioni anche mortis causa di privati, di Società o di Enti Privati e Pubblici;
- da altre entrate o ricavi derivanti da attività prestate nei confronti di associati o di terzi.
Tutti i proventi dell’Associazione dovranno essere destinati esclusivamente al raggiungimento dei fini istituzionali di cui al precedente art. 2.
Ogni impegno di spesa di importo superiore ad euro diecimila (€ 10.000,00) deve essere preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.
ART. 4 – ASSOCIATI
Possono essere associati dell’Associazione enti, persone fisiche e giuridiche, che cooperano al progresso e allo sviluppo della scienza medica nel campo della Dermatologia e Venereologia, della Dermatologia chirurgica ed oncologica e della Dermatologia estetica e correttiva e che a tale progresso e sviluppo siano interessati.
Gli associati si impegnano ad osservare tutte le disposizioni statutarie e le delibere dell’Associazione, nonché a versare i contributi nei termini, nella misura e nella forma determinate dal Consiglio Direttivo. E’ prevista l’ammissione senza limitazioni di tutti i richiedenti in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto.
Gli associati si distinguono in:
- associati fondatori;
- associati ordinari;
- associati onorari;
- associati sostenitori.
Sono associati fondatori coloro che, intervenuti nell’atto costitutivo dell’Associazione, non sono vincolati ad oneri relativi alla corresponsione della quota associativa; essi godono a tutti gli effetti dello status di associato.
Sono associati ordinari coloro che sono specialisti in Dermatologia e Venereologia e gli specializzandi in Dermatologia e Venereologia. Sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale.
Gli associati onorari sono nominati fra personalità anche straniere nel campo medico e scientifico. Non sono tenuti a versare la quota associativa annuale. Gli associati onorari non hanno diritto di voto. Sono associati sostenitori le persone fisiche e giuridiche italiane e straniere, le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto pubblico e privato che eroghino sovvenzioni e contributi all’Associazione o che, comunque, contribuiscano, in diverse forme e modalità, alla realizzazione delle finalità statutarie dell’Associazione. L’adesione dell’associato sostenitore è approvata dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. Gli associati sostenitori non sono tenuti al pagamento della quota annuale d’associazione e conservano la qualità di associato sino a delibera contraria del Consiglio Direttivo. Gli associati sostenitori non hanno diritto di voto.
La qualità di associato si perde per decesso (se trattasi di persona fisica), per scioglimento (se trattasi di persona giuridica, Ente o Società), per dimissioni, esclusione, morosità, nonché radiazione che venga pronunciata nei confronti dell’associato che, per condotta deontologica e civile scorretta, pregiudichi il buon nome dell’Associazione.
Sulle dimissioni, sull’esclusione, sulla morosità o sulla radiazione, delibera il Consiglio Direttivo, anche su segnalazione del Collegio dei Probiviri con provvedimento motivato e inappellabile per quanto riguarda gli associati ordinari, onorari e sostenitori. La qualità di associato non può essere temporanea e non è trasferibile; la quota o il contributo associativo di ogni associato non è trasmissibile anche a causa di morte e non è rivalutabile.
L’associato che, per qualsiasi motivo, cessi di far parte dell’Associazione non ha diritto al rimborso delle quote né alla restituzione di altre contribuzioni eventuali né all’attribuzione di quota parte del patrimonio dell’Associazione.
ART. 5 – ORGANI SOCIALI
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea degli associati
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- Il Vice Presidente
- il Responsabile Scientifico
- il Tesoriere
- il Segretario
- il CTS (Comitato Tecnico Scientifico)
- i Coordinatori Regionali
- il Collegio dei Probiviri
- il Revisore dei Conti
- il Responsabile della Qualità.
ART. 6 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
L’assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione.
L’assemblea è costituita da tutti gli associati di età superiore ai 18 (diciotto) anni in regola con il pagamento della quota associativa, ai quali spetta il diritto di voto qualora siano iscritti da almeno un anno solare per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto, dei Regolamenti e per la nomina degli Organi Direttivi dell’Associazione.
Le assemblee, sia ordinaria che straordinaria, hanno luogo nel territorio della Repubblica Italiana secondo quanto specificato nell’avviso di convocazione.
Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie in assenza di convocazione, sono comunque regolarmente costituite e deliberano validamente con la presenza di tutti gli associati, a scrutinio segreto.
a) La convocazione dell’assemblea ordinaria è fatta a cura del Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo stesso lo ritenga opportuno. L’Assemblea ordinaria deve comunque essere convocata almeno una volta l’anno, di regola in occasione del Congresso Nazionale. L’assemblea svolge le funzioni che non sono espressamente attribuite ad altri organi dell’Associazione.
La convocazione dell’assemblea ordinaria avviene con la pubblicazione della convocazione stessa sul sito web dell’Associazione, almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata, oppure, sempre almeno 10 giorni prima della data fissata, via PEC (posta elettronica certificata) o a mezzo e-mail agli associati che abbiano comunicato formalmente il proprio indirizzo di posta elettronica all’Associazione e che abbiano chiesto per iscritto l’invio a quest’ultimo della convocazione dell’Assemblea (i singoli associati avranno cura e onere di riconfermare i propri riferimenti di posta in fase di rinnovo o nuova iscrizione).
Resta inteso che la pubblicazione sul sito dell’Associazione con il preavviso di 10 giorni rispetto alla data fissata è da considerarsi efficace comunicazione della convocazione dell’Assemblea a tutti gli associati.
La comunicazione dovrà specificare la data, l’ora e il luogo dell’assemblea, sia di prima sia di eventuale seconda convocazione.
- L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza fisica di tutti gli associati aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto di voto. Non sono ammesse deleghe. Ad ogni associato in regola col pagamento della quota annuale ed iscritto da almeno un anno solare spetta in assemblea il diritto di esprimere il proprio voto.
- L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; in sua assenza il Presidente dell’assemblea sarà nominato dalla stessa con il voto favorevole della maggioranza dei votanti intervenuti all’assemblea, scegliendo tra uno dei componenti del Consiglio Direttivo.
- Le delibere sia in prima che in seconda convocazione si adottano a maggioranza dei voti espressi.
- La verifica degli associati presenti ed il controllo delle operazioni di voto vengono curate dal Segretario del Consiglio Direttivo. Le delibere dell’assemblea verranno verbalizzate ed il relativo verbale verrà firmato dal Presidente e dal Segretario del Consiglio Direttivo. Le delibere dell’assemblea, adottate in conformità al presente statuto, sono vincolanti per tutti gli associati, anche se assenti, dissenzienti od astenuti dal voto.
- Il verbale delle riunioni dell’assemblea ordinaria viene redatto a cura del Segretario. In caso di assenza o impedimento, il Segretario è sostituito dal membro meno anziano dell’assemblea degli associati. Gli atti e i verbali dell’assemblea sono conservati presso la Segreteria dell’Associazione e integralmente pubblicati sul sito dell’Associazione a disposizione degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.
- L’assemblea ordinaria può deliberare con la maggioranza dei voti dei presenti per quanto riguarda:
- tutti gli argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo o dagli associati che non rientrino nella competenza dell’Assemblea straordinaria;
- ricorsi degli associati;
- approvazione del bilancio dell’Associazione;
- elezione con votazione a scrutinio segreto dei membri del Consiglio Direttivo (tramite schede predisposte con modalità indicate nel successivo articolo 7 del presente Statuto). Non sono ammesse deleghe.
b) L’assemblea straordinaria può essere convocata su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno due associati fondatori. Le procedure per indire l’assemblea straordinaria nonché quelle di votazione, funzionamento e verbalizzazione della stessa sono identiche a quelle dell’assemblea ordinaria ad eccezione delle assemblee che deliberano lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio per le quali occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati intervenuti.
- L’assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza fisica di tutti gli associati con diritto di voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto di voto.
- L’assemblea straordinaria delibera sulla liquidazione o sullo scioglimento dell’Associazione e sulle modifiche dello Statuto.
ART. 7 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
L’Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo che dura in carica due anni ed è composto da nove membri essendo il nono il Presidente uscente dell’associazione.
Il Consiglio Direttivo alla prima riunione elegge al suo interno, con almeno tre quarti dei voti dei consiglieri presenti, le seguenti cariche e comitati:
- un Presidente
- uno o più vice-Presidenti
- un Responsabile Scientifico
- un Tesoriere
- un Segretario
- Comitato Tecnico Scientifico
- un Responsabile della Qualità.
Sono eleggibili a membri del Consiglio Direttivo gli associati ordinari che al momento della presentazione della candidatura risultino già iscritti da almeno tre anni consecutivi all’associazione, che siano in regola con i pagamenti delle quote associative e che abbiano partecipato almeno a due degli ultimi tre congressi annuali.
Gli aspiranti candidati devono presentare la propria candidatura almeno due mesi prima dell’Assemblea convocata per la nomina. L’elezione dei membri del Consiglio Direttivo avviene a votazione segreta su schede predisposte dal Consiglio Direttivo secondo modalità procedurali definite in occasione delle elezioni ed eventualmente disciplinate mediante apposita regolamentazione definita dal Consiglio Direttivo. Non sono ammesse deleghe.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta ne ravveda l’opportunità, di norma almeno due volte all’anno, oppure su richiesta di almeno cinque membri del Consiglio Direttivo stesso.
Il Presidente stabilisce sede, data, luogo e ordine del giorno, che saranno comunicati ai componenti del Consiglio Direttivo almeno 10 giorni prima della data fissata via e-mail all’indirizzo che ogni Consigliere ha comunicato per iscritto, al momento dell’elezione, al Presidente.
Il Consiglio è legalmente costituito e può deliberare con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo, a cui spettano la gestione ordinaria e quella straordinaria dell’Associazione, è responsabile della gestione patrimoniale della quale redige rendiconto o bilancio. L’esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo, su impulso del Tesoriere, redige annualmente il bilancio d’esercizio unitamente ad una relazione accompagnatoria da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, di norma in occasione del Congresso annuale associativo o comunque entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Il Consiglio Direttivo legalmente costituito può deliberare in merito a:
- nomina dei Coordinatori Regionali (con almeno tre quarti dei voti dei consiglieri presenti alla riunione );
- importo delle quote annuali dovute dagli associati (con almeno tre quarti dei voti dei consiglieri presenti );
- valutazione in merito a decadenza, esclusione e radiazione degli associati, eventualmente da sottoporre all’esame dell’assemblea (con la maggioranza dei voti dei presenti);
- cancellazione degli associati, anche su proposta del Collegio dei Probiviri, per coloro che abbiano compiuto atti contrari al codice etico dell’Associazione (con la maggioranza dei voti dei presenti);
- tutela e salvaguardia degli interessi dei singoli associati nell’ambito degli scopi dell’Associazione (con la maggioranza dei voti dei presenti);
- data, sede e modalità di convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria (con la maggioranza dei voti dei presenti);
- attuazione delle delibere dell’Assemblea (con la maggioranza dei voti dei presenti);
- modalità di partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo da parte di associati e consulenti per il chiarimento, la definizione o la gestione di particolari problematiche specifiche (con la maggioranza dei voti dei presenti);
- approvazione del bilancio predisposto dal Tesoriere, prima che venga poi sottoposto all’approvazione dell’Assemblea ordinaria (con la maggioranza dei voti dei presenti);
- approvazione su qualsiasi argomento, anche di natura patrimoniale, che interessi l’Associazione (con la maggioranza dei voti dei presenti);
- nomina di Gruppi di Studio su patologie definite o su singoli progetti (con la maggioranza dei voti dei presenti);
- incarico ai singoli associati o nomina di Commissioni per lo studio di particolari problematiche (con la maggioranza dei voti dei presenti);
- organizzazione del Congresso Nazionale dell’Associazione, di norma con cadenza annuale (con la maggioranza dei voti dei presenti);
- organizzazione o autorizzazione di altri congressi/convegni e iniziative culturali sia nazionali sia internazionali (con la maggioranza dei voti dei presenti);
- concessione del patrocinio dell’Associazione (con la maggioranza dei voti dei presenti);
- adesione dell’Associazione ad Enti, Associazioni (con la maggioranza dei voti dei presenti).
In caso di dimissioni o di recesso a qualsiasi titolo di uno o più membri del Consiglio, il Consiglio Direttivo stesso si riterrà comunque legalmente costituito con almeno 4 (quattro) Consiglieri oltre al Presidente; in caso contrario si intenderà sciolto.
In tale eventualità il Presidente del Collegio dei Probiviri si farà garante dell’ordinaria amministrazione con l’obbligo di bandire una nuova Assemblea elettorale entro 3 (tre) mesi.
L’appartenenza al Consiglio Direttivo cessa:
- per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Presidente;
- per decesso;
- nel caso in cui un Consigliere non partecipi a due riunioni consecutive del Consiglio Direttivo senza che la sua assenza sia giustificata da motivi validi;
- nel caso in cui venisse trasgredito il Codice Etico dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo, al fine di agevolare e snellire le attività dell’Associazione, ha facoltà di attribuire in casi specifici e per delega le funzioni di rappresentanza legale dell’Associazione anche ad un membro del Consiglio stesso in luogo del Presidente, fatte salve le funzioni non delegabili stabilite dalle legge.
ART. 8 – IL PRESIDENTE
Il Presidente rappresenta l’Associazione ed ha potere di firma degli atti amministrativi in rappresentanza della stessa e può nominare procuratori.
Può essere nominato Presidente colui che è stato almeno già una volta membro del consiglio Direttivo e abbia, pertanto, acquisito esperienza nell’amministrazione dell’Associazione.
Vigila che tutto proceda con il maggior decoro e vantaggio della medesima secondo lo statuto e le decisioni del Consiglio Direttivo e dell’assemblea.
Provvede su delibera del Consiglio Direttivo alla formalizzazione di tutte le cariche per le quali non sia diversamente previsto dal presente statuto, vigila e disciplina su ogni pubblicazione sociale e si avvale nello svolgimento delle sue funzioni, dell’opera consultiva dei comitati particolari proposti dal Consiglio Direttivo.
Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’assemblea; coordina il Comitato Tecnico Scientifico (CTS).
Il mandato del Presidente ha una durata di due anni e può essere rinnovabile.
Nel caso di due mandati consecutivi sarà necessario, per ricoprire nuovamente la carica, un’interruzione minima di due anni.
L’inizio e la fine del mandato coincidono con il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell’anno successivo.
Al termine del mandato, il Presidente uscente assume la carica di Presidente uscente e rimane membro di diritto del Consiglio Direttivo per i due anni successivi, con diritto di voto.
In caso di assenza del Presidente, ne fa le veci il vice Presidente. In via del tutto straordinaria, in caso di assenza del Presidente e del vice Presidente, ne farà le veci il membro del Consiglio Direttivo con maggiore anzianità associativa e, in subordine, maggiore anzianità anagrafica.
In caso di dimissioni o di recesso a qualsiasi titolo del Presidente, lo sostituisce con pieni poteri il vice Presidente fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo in carica.
ART. 9 – IL VICE PRESIDENTE
Il Vice Presidente collabora con il Presidente e, in caso di dimissioni o di recesso a qualsiasi titolo del Presidente dalla sua carica, lo sostituisce con pieni poteri fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo in carica.
Il Vice Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra gli stessi membri che lo costituiscono, con almeno tre quarti dei voti dei consiglieri presenti.
Il mandato ha una durata di due anni.
L’inizio e la fine del mandato coincidono con il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell’anno successivo.
Il Consiglio Direttivo ha peraltro facoltà di revoca e di sostituzione in qualsiasi momento con almeno tre quarti dei voti dei consiglieri presenti.
In caso di dimissione o di recesso, a qualsiasi titolo o causa, il Consiglio Direttivo provvede alla nomina del sostituto.
ART. 10 – IL RESPONSABILE SCIENTIFICO
Il Responsabile scientifico è eleggibile tra i membri del consiglio direttivo, con la maggioranza di almeno tre quarti dei voti dei consiglieri presenti alla prima riunione del consiglio direttivo, purchè sia già stato per almeno un mandato consigliere del Consiglio Direttivo stesso.
Il Responsabile Scientifico resta in carica per il periodo di due anni.
Il Responsabile Scientifico è un membro del Consiglio Direttivo di particolare rilevanza in relazione alla mission dell’Associazione perché dirige, promuove e coordina le attività ed i progetti formativi e scientifici in seno all’Associazione. Collabora con il Presidente.
L’inizio e la fine del mandato coincidono con il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell’anno successivo.
Il Consiglio Direttivo ha peraltro facoltà di revoca e di sostituzione in qualsiasi momento con almeno tre quarti dei voti dei consiglieri presenti.
In caso di dimissione o di recesso, a qualsiasi titolo o causa, il Consiglio Direttivo provvede alla nomina del sostituto.
Possono rivestire la carica di consigliere Responsabile Scientifico coloro che si siano contraddistinti per meriti scientifici.
ART. 11 – IL TESORIERE
Il Tesoriere è eleggibile tra i membri del Consiglio Direttivo, con la maggioranza di almeno tre quarti dei voti dei consiglieri presenti alla prima riunione del Consiglio Direttivo, purchè sia già stato per almeno un mandato consigliere del Consiglio Direttivo stesso.
Il Tesoriere resta in carica per il periodo di due anni.
Il Tesoriere ha il controllo della gestione finanziaria dell’Associazione.
Provvede ad effettuare o autorizzare i pagamenti secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo e del Presidente e predispone i bilanci preventivi e consuntivi.
Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.
L’inizio e la fine del mandato coincidono con il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell’anno successivo.
Il Consiglio Direttivo ha peraltro facoltà di revoca e di sostituzione in qualsiasi momento con almeno tre quarti dei voti dei consiglieri presenti.
In caso di dimissione o di recesso, a qualsiasi titolo o causa, il Consiglio Direttivo provvede alla nomina del sostituto.
ART. 12 – IL SEGRETARIO
Il Segretario opera in diretta collaborazione con Il Presidente, redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, mantiene il collegamento tra i componenti del Consiglio Direttivo, procede al disbrigo delle pratiche ordinarie e delle altre attività di normale competenza della segreteria.
Assiste il Presidente nell’espletamento delle sue funzioni e perciò presenzia a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo e dell’assemblea degli associati. In caso di assenza o impedimento, il Segretario è sostituito dal membro meno anziano del Consiglio Direttivo.
Conserva tutti gli atti relativi all’attività dell’Associazione, conserva e aggiorna l’elenco degli associati, ratifica nomine ed incarichi per conto del Presidente.
Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, con almeno tre quarti dei voti dei consiglieri presenti alla prima riunione del Consiglio.
Il mandato ha una durata di due anni.
L’inizio e la fine del mandato coincidono con il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell’anno successivo.
Il Consiglio Direttivo ha peraltro facoltà di revoca e di sostituzione in qualsiasi momento con almeno tre quarti dei voti dei consiglieri presenti.
In caso di dimissione o di recesso, a qualsiasi titolo o causa, il Consiglio Direttivo provvede alla nomina del sostituto.
ART. 13 – IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
L’Associazione prevede al suo interno la costituzione del CTS (Comitato Tecnico Scientifico) presieduto e coordinato dal Presidente dell’Associazione in carica e composto in particolare da quattro membri scelti tra i componenti del Consiglio Direttivo oltre il Presidente stesso.
Il CTS concorre alla progettualità ed alla pianificazione delle attività scientifiche, formative e organizzative nonchè alla verifica e al controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica secondo indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.
Il Comitato Tecnico Scientifico non sostituisce il Consiglio Direttivo ma lo affianca e può intervenire nell’eventualità di affrontare problematiche urgenti quando non ci siano i tempi tecnici per riunire il Consiglio Direttivo nella sua totalità.
I membri del CTS decadono solo su espresso parere dei tre quarti dei membri del Consiglio Direttivo.
ART. 14 – I COORDINATORI REGIONALI
Nella prima elezione del Consiglio Direttivo si procederà alla nomina di uno o più associati alla carica di Coordinatori Regionali come rappresentanza geografica dell’Associazione sul territorio.
La carica di Coordinatori Regionali dura due anni.
Sono eleggibili a Coordinatori Regionali gli associati in regola con il pagamento della quota associativa per gli ultimi tre anni che abbiano dimostrato dedizione ed interesse a perseguire gli scopi dell’Associazione e/o siano in possesso di specifiche competenze riconosciute dai membri del Consiglio Direttivo come funzionali ai programmi educazionali, formativi e di aggiornamento che l’Associazione intende perseguire.
Il Consiglio Direttivo può derogare al termine temporale della quota associativa regolarmente versata negli ultimi tre anni, per gli associati in possesso di specifici requisiti utili al perseguimento degli scopi e dei programmi dell’Associazione riconducibili a:
- specifiche competenze;
- meriti scientifici;
- dedizione all’attività dell’Associazione.
La nomina a Coordinatore Regionale avviene con parere favorevole espresso da almeno tre quarti dei membri del Consiglio Direttivo presenti.
La ratifica della nomina e la lettera di incarico verranno redatti dal Segretario che provvederà alla trasmissione della comunicazione via e-mail all’indirizzo indicato da ogni Coordinatore al momento del rinnovo del pagamento della quota sociale o comunicato, in sostituzione del precedente indirizzo, in forma scritta al Segretario.
ART. 15 – IL COLLEGIO DEI PROBIVI
È organo dell’AIDA il Collegio dei Probiviri composto da tre membri eletti a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.
I Probiviri sono scelti fra gli associati che hanno ricoperto la carica di Presidente e/o consigliere. Durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
I Probiviri nominano al loro interno il Presidente del Collegio.
Compito del Collegio dei Probiviri è l’esame, senza formalità di procedura, di tutte le controversie che possono insorgere tra gli associati e tra questi e l’Associazione, nonché di tutte quelle questioni che, a giudizio del Consiglio Direttivo, richiedano un’indagine riservata.
Il parere dei Probiviri, non vincolante, è obbligatorio quando si debba deliberare la sospensione o l’esclusione di un associato dall’Associazione. In tal caso il Collegio deve formulare il proprio parere scritto entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza di formalizzazione del parere si procede comunque alla valutazione della sospensione o esclusione. Inoltre, spetta al Presidente del Collegio dei Probiviri curare gli atti di ordinaria amministrazione in caso di scioglimento del Consiglio Direttivo, con l’obbligo di indire una nuova procedura elettorale entro 3 (tre) mesi dallo scioglimento.
ART. 16 – IL REVISORE DEI CONTI
L’Associazione ha la facoltà di nominare un Revisore dei conti iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia; il Revisore viene eletto dagli associati ordinari, dura in carica due anni e può essere rieletto. Il Revisore dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e redigere una relazione al bilancio annuale; potrà accertare la consistenza di cassa e l’esistenza di valori e di titoli di proprietà sociale nonché procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo.
Il Revisore svolge funzioni di vigilanza anche con riguardo agli obblighi di pubblicazione dei dati contabili dell’Associazione.
ART. 17 – IL RESPONSABILE DELLA QUALITÀ E CONSULENTI
Il Consiglio Direttivo potrà decidere di avviare tutte le procedure necessarie al conseguimento della certificazione della qualità, tramite il conferimento dell’incarico a società specializzate.
Contestualmente, si potrà avvalere di una o più figure professionali preposte al controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, in collaborazione con il Responsabile Scientifico e con il responsabile della qualità già presente nell’organigramma del Provider ECM.
Il Presidente e il Consiglio Direttivo possono altresì avvalersi di collaborazioni o consulenze professionali esterne (es.: fiscale, legale, ecc.) a sostegno della propria attività istituzionale. Sul sito istituzionale dell’Associazione sono indicati tutti gli incarichi retribuiti.
ART. 18 – INCOMPATIBILITÀ
Nessuna delle cariche precedentemente elencate può essere ricoperta dagli associati che non siano in piena autonomia e indipendenza, in particolare che esercitino o partecipino ad attività imprenditoriali tali da poter rappresentare motivo di conflitto di interessi con le attività proprie dell’Associazione.
Ogni potenziale causa di conflitto d’interessi va dichiarata preventivamente. Inoltre, nessuna delle cariche precedentemente elencate può essere ricoperta dagli associati che abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività dell’Associazione.
Nessuna delle cariche precedentemente elencate può essere ricoperta da associati che ricoprano altre cariche in associazioni di categoria di cui all’art. 2, ad eccezione di quelle associazioni e/o società affiliate e/o di diretta emanazione dell’associazione.
ART. 19 – ATTIVITÀ EDITORIALE E CONGRESSUALE E ORGANI UFFICIALI
Le pubblicazioni dell’Associazione saranno comunicate con i mezzi ritenuti di volta in volta più idonei agli associati in regola con il pagamento delle quote annuali, nonché a quanti (personalità, enti scientifici, ecc) il Consiglio Direttivo ritenga conveniente rendere edotti dell’attività dell’Associazione.
Ai fini dell’organizzazione dell’attività congressuale dell’attività editoriale l’Associazione si avvarrà di apposite Società all’uopo individuate.
Gli Organi ufficiali di comunicazione dell’Associazione sono il sito internet (www.aida.it) e la rivista elettronica DA 2.0, entrambi di proprietà dell’Associazione.
Le comunicazioni agli associati da parte degli organi dell’Associazione, dei suoi rappresentanti ed incaricati sono da intendersi ufficialmente riconosciute e approvate da AIDA solo se effettuate a mezzo degli strumenti di divulgazione sopra richiamati oppure mediante la Segreteria Nazionale dell’Associazione, la quale potrà utilizzare di volta in volta i mezzi che dovesse ritenere più opportuni e tempestivi previo accordo con il Consiglio Direttivo stesso.
ART. 20 – CODICE ETICO
I componenti del Consiglio Direttivo ed i Coordinatori Regionali, nonché ogni incaricato, nell’assolvere alle funzioni loro affidate dallo statuto dell’Associazione e tutti gli associati , si impegnano ad osservare le seguenti regole di condotta che riflettono le peculiarità di A.I.D.A., quale ente morale senza finalità di lucro:
- osservare canoni di rigida correttezza, integrità e lealtà nello svolgimento del mandato ricevuto;
- non porre in essere comportamenti volti a cagionare una lesione all’integrità del patrimonio dell’Associazione e/o alla sua immagine di Associazione preposta a perseguire le finalità di cui al suo riconoscimento quale Ente Morale;
- operare sempre nell’interesse dell’Associazione, riconoscendo l’assoluta priorità dell’interesse di quest’ultima rispetto ad interessi propri o di terzi e, di conseguenza, a rendere note al Presidente dell’Associazione situazioni di attuale o potenziale conflitto astenendosi dal prender parte a votazioni su argomenti nei quali essi si trovano o si possono trovare in conflitto d’interesse con l’Associazione;
- non utilizzare mai, per qualsivoglia ragione, il nome dell’Associazione e la carica in essa rivestita per perseguire un interesse proprio o di terzi;
- segnalare al Presidente dell’Associazione l’avvenuta notifica di un avviso di garanzia per reati contro il patrimonio o afferenti all’esercizio della professione medica;
- mantenere riservati fatti o notizie appresi in occasione o durante l’esercizio del mandato;
- non diffondere a terzi le comunicazioni interne e confidenziali dell’Associazione;
- non diffondere notizie false o tendenziose sia tra gli associati dell’Associazione che a terzi, concernenti l’Associazione stessa, i suoi consiglieri ed i collaboratori.
Ogni violazione accertata dal Consiglio Direttivo, potrà essere perseguita nelle opportune sedi a tutela dell’Associazione, così come determinare l’esclusione o la radiazione dell’associato, o la revoca di qualsiasi incarico conferito.
ART. 21 – COLLEGIO DEGLI ARBITRI
Tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e l’Associazione o suoi organi, in merito alle esecuzioni o alla interpretazione del presente statuto, saranno deferite al giudizio di un Collegio composto di tre arbitri, amichevoli compositori, da nominarsi, i primi due, uno da ciascuna delle parti ed il terzo, quale Presidente del Collegio, dai due arbitri, come sopra nominati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l’Associazione. Nell’ipotesi in cui una parte non provvede alla nomina dell’arbitro, l’altra, decorsi inutilmente dieci giorni dall’invito rivolto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, potrà richiederne al Presidente del Tribunale competente la nomina. In ogni caso, il Collegio arbitrale giudicherà inappellabilmente, secondo equità e senza formalità di procedura.
ART. 22 – UTILI E RIMBORSI
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione la distribuzione siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altri enti che per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione di attività istituzionali dell’ente e di quelle ad esse direttamente connesse.
È espressamente esclusa ogni forma di retribuzione per gli associati chiamati a ricoprire qualsivoglia carica associativa. Il rimborso delle spese sostenute e documentate per assolvere gli incarichi assegnati andrà determinato da parte del Consiglio Direttivo al momento dell’assegnazione di ciascun incarico.
ART. 23 – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Addivenendosi in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione allo scioglimento dell’associazione, il Consiglio Direttivo sentita l’assemblea, determinerà le modalità della liquidazione secondo quanto previsto dalle normative in vigore. In caso di scioglimento dell’associazione il patrimonio sarà affidato ad altre organizzazioni non lucrative con analoghi scopi statutari, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 24 – RINVIO
Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa riferimento alla vigente normativa in materia.
F.ti: SATURNINO GASPARINI – MARIA ELISA D’ANDREA Notaio